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Legge 09/03/2006 n. 80f) ha ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo. 5. I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del presidente, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. 6. Il consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega. 7. Il sovrintendente partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, con i medesimi poteri e prerogative degli altri consiglieri, ad eccezione dei casi di cui al comma 4, lettere b) e d). Alle riunioni del consiglio di amministrazione possono partecipare i componenti del collegio dei revisori. 8. Lo statuto può prevedere che determinate deliberazioni siano prese con maggioranze qualificate.». Art. 30 -Adeguamento della componente aereonavale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera 1. Al fine di rafforzare le capacità di pattugliamento e sorveglianza marittima del Corpo delle Capitanerie di porto -guardia costiera, tramite l'adeguamento della propria componente aeronavale, è autorizzato un contributo annuale di 4 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002 n. 166, come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, e successive modificazioni. Riferimenti normativi: -Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002 n. 166, recante: «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2002 n. 181, serie ordinaria) : «Art. 13 - Attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture 1. Per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, individuate in apposito programma approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e per le attività di istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonchè per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a garantire continuità dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000 euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette risorse, che, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalità, devono essere destinate, per almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui al presente articolo.». -Si riporta il testo del comma 176 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003 n. 299, serie ordinaria): «176. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 20042006 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.». Art. 31 - Sistema di trasporto ad impianti fissi 1. Le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in ex gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di fine rapporto maturati alla data del 31 dicembre 2000, previste dall'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, si intendono definite nei termini delle istruttorie effettuate congiuntamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito delle comunicazioni effettuate e delle istanze formulate dalle aziende interessate entro il 31 agosto 2005. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 30 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000 n. 302, serie ordinaria): «30. Per le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in ex gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di fine rapporto, maturati alla data del 31 dicembre 2000, ad esclusione della società Ferrovie dello Stato S.p.A., e per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale relativi all'anno 1999, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede nell'anno 2001 all'erogazione di lire 1.500 miliardi, nonchè di ulteriori lire 300 miliardi per la copertura, per il tramite dell'INPS, degli oneri sopportati dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in conseguenza del mancato allineamento, per l'anno 1999, delle aliquote contributive di dette aziende a quelle medie del settore industriale.». Articoli 32 – 34 (Soppressi) Art. 34-bis - Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002 n. 178. 1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002 n. 178, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Al fine di garantire il coordinamento e la sinergia delle funzioni della società con quelle dell'ente, le rispettive cariche di vertice possono coincidere.». )) Riferimenti normativi: -Si riporta il testo dell'art. 8, del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, recante «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2002 n. 158), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002 n. 178 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2002 n. 187, serie ordinaria), come modificato dalla presente legge: «Art. 8 - Riassetto del CONI 1. L'ente pubblico Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) si articola negli organi, anche periferici, previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242. Per l'espletamento dei suoi compiti si avvale della società prevista dal comma 2. 2. E' costituita una società per azioni con la denominazione «CONI Servizi spa». 3. Il capitale sociale è stabilito in 1 milione di euro. Successivi apporti al capitale sociale sono stabiliti, tenuto conto del piano industriale della società, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali. 4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presidente della società e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono designati dal CONI. Al fine di garantire il coordinamento e la sinergia delle funzioni della società con quelle dell'ente, le rispettive cariche di vertice possono coincidere. Il presidente del collegio sindacale è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dal Ministro per i beni e le attività culturali. 5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono designati uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico della società, sentito il collegio sindacale, determina il valore definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque non superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 11, comma 2, della legge 21 novembre 2000 n. 342. Qualora il risultato della stima si rivelasse insufficiente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere individuati beni immobili patrimoniali dello Stato da conferire alla Coni Servizi spa A tale fine potranno essere effettuati ulteriori apporti al capitale sociale con successivi provvedimenti legislativi. 7. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni. 8. I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI Servizi spa sono disciplinati da un contratto di servizio annuale. 9. La CONI Servizi spa può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali. 10. Il controllo della Corte dei conti sulla CONI Servizi spa si svolge con le modalità previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958 n. 259. La CONI Servizi spa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611, e successive modificazioni. 11. Il personale alle dipendenze dell'ente pubblico CONI è, dall'8 luglio 2002, alle dipendenze della CONI Servizi spa, la quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, e nella titolarità dei beni facenti capo all'ente pubblico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, sono stabilite le modalità attuative del trasferimento del personale del CONI alla CONI Servizi spa, anche ai fini della salvaguardia, dopo il trasferimento e nella fase di prima attuazione della presente disposizione, delle procedure di cui agli articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Per i dipendenti in servizio presso l'ente pubblico CONI alla data di entrata in vigore del presente decreto rimangono fermi i regimi contributivi e pensionistici per le anzianità maturate fino alla predetta data. 12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della società e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale. 13. Sino alla prima assemblea restano in vigore, in via provvisoria, tutte le disposizioni legislative e statutarie che disciplinano il CONI. Dalla predetta data tali disposizioni restano in vigore in quanto compatibili. 14. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali sul CONI. |
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